Investimenti industriali sul Green new deal italiano


Agevolazioni finanziarie e contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti industriali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare coerenti con gli ambiti di interventi del “Green new deal italiano”. (MISE – DM 1.12.2021)

Il decreto in oggetto rende operativa una misura per la quale sono disponibili complessivamente risorse pari a 750 milioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa Depositi e Prestiti.


Possono richiedere l’incentivo le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, e che presentano progetti – anche in forma congiunta tra loro – di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento, con particolare riguardo agli obiettivi di:


– decarbonizzazione dell’economia


– economia circolare


– riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi


– rigenerazione urbana


– turismo sostenibile


– adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.


I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro, essere realizzati sul territorio nazionale, avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al ministero dello Sviluppo economico.


Il decreto, firmato anche dal ministro dell’Economia e delle finanze, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre un successivo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande delle imprese.

Decontribuzione Sud, agevolazione under 36 e donne: proroga al 30 giugno 2022


27 genn 2022 Per effetto della decisione della Commissione europea dello scorso 11 gennaio, l’applicabilità delle agevolazioni under 36, decontribuzione Sud, esonero per l’occupazione femminile è stata prorogata fino al 30 giugno.

I benefici in parola possono trovare applicazione, dunque, anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
Inoltre, la Commissione europea ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:
– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.


Di conseguenza, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, deve tenersi conto dei nuovi massimali.
Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, deve essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).
Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al DM 402/2021.


Edilizia Industria Ancona: accordo in materia di E.V.R.



Firmato il 19/1/2022, tra il Collegio dei Costruttori della Provincia di Ancona aderente all’ANCE e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL Provinciale, l’accordo sulla verifica degli indicatori provinciali per la determinazione dell’E.V.R. per il settore dell’edilizia industria della provincia di Ancona


Le Parti firmatarie dei Contratti Integrativi per l’Edilizia Industria della Provincia di Ancona, si sono incontrate il 19 gennaio 2022 per effettuare il confronto dei parametri previsti per la determinazione dell’EVR, come disposto dalla contrattazione nazionale e territoriale.
Pertanto, verificato che tutti e quattro i parametri presentano una variazione positiva, hanno convenuto che l’EVR da liquidare nell’anno 2022 sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, così come determinato dalle tabelle che seguono:


OPERAI – MINIMI PAGA BASE ORARI/EVR – DECORRENZA 1/1/2022































 

1/7/2018

EVR

a) Operai di produzione    
Operaio di quarto livello 6,96 0,2784
Operaio specializzato 6,47 0,2588
Operaio qualificato 5,82 0,2328
Operaio comune 4,97 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 4,48 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 3,98 0,1592


IMPIEGATI – STIPENDI MINIMI MENSILI/EVR – DECORRENZA 1/1/2022































Livelli

1/7/2018

EVR

7 1.720,71 68,83
6 1.548,63 61,94
5 1.290,52 51,62
4 1.204,51 48,18
3 1.118,46 44,74
2 1.006,62 40,26
1 860,36 34,41

Fondo Sanimoda: aumento del contributo per i dipendenti del CCNL Giocattoli

Decorre, dal mese di gennaio 2022, l’aumento del contributo mensile, a carico delle imprese, per i dipendenti delle industrie di giocattoli iscritte al Fondo di assistenza sanitaria integrativa

A seguito del  rinnovo CCNL siglato ne mese di giugno, da gennaio 2022, la contribuzione al Fondo Sanimoda per le aziende che applicano il CCNL Giocattoli passerà da 24€ a 36€ trimestrali per ogni dipendente avente diritto.
La contribuzione risulterà regolare a fronte di abbinamento tra distinta e bonifico di pari importo ed il mancato abbinamento comporta la sospensione della copertura sanitaria.
In fase di generazione della distinta o caricamento della distinta in formato TXT, l’importo da indicare per ogni lavoratore dovrà essere 36€.
Con la modifica contrattuale, i lavoratori con CCNL Giocattoli passeranno dal Piano Sanitario Base al Piano Sanitario Plus, quest’ultimo prevede:
– franchigie e scoperti inferiori
– aumento di massimali rispetto al precedente Piano
– assenza di franchigie per le prestazioni sostenute attraverso il Sistema Sanitario Nazionale.
Le aziende che hanno già scelto di versare un importo pari o superiore a 36€, potranno continuare a versare l’importo precedentemente scelto, i Piani applicati non subiranno variazioni.